Condizioni generali di vendita
(1) Le presenti Condizioni Generali di Vendita (CGV) si applicano a tutti i nostri rapporti commerciali con i nostri clienti (di seguito indicati come 'acquirente'). Le CGV si sono valide solo qualora l’acquirente sia un operatore commerciale secondo il § 14 BGB (codice civile tedesco), una persona giuridica di diritto pubblico o un ente di diritto pubblico con patrimonio separato.
(2) Le CGV si applicano, in particolare ai contratti inerenti la vendita e/o la fornitura di beni mobili (di seguito indicati come: 'merce'), indipendentemente dal fatto che la nostra merce sia autoprodotta o acquistata dai fornitori (§§ 433, 651 BGB). Le CGV, nella loro versione attuale, hanno valenza di accordo quadro anche per i contratti futuri inerenti la vendita e/o la fornitura di beni mobili con lo stesso acquirente, senza che siano menzionati in ogni singolo caso.
(3) Le nostre CGV sono esclusive. Condizioni generali di vendita differenti, contrastanti o complementari dell’acquirente sono parte integrante del contratto solo a seguito di nostra espressa approvazione. Questo requisito di approvazione si applica in ogni caso, ad esempio, anche se a conoscenza delle CGV dell’acquirente, eseguiamo senza riserve la consegna presso lo stesso.
(4) In alcuni casi, gli accordi individuali con l’acquirente (compresi gli accordi collaterali, le integrazioni e le modifiche) hanno sempre la precedenza sulle presenti CGV. Un contratto scritto o la nostra conferma scritta sono fondamentali per il contenuto di tali accordi.
(5) Le dichiarazioni e le comunicazioni giuridicamente rilevanti, consegnateci dall’acquirente dopo la conclusione del contratto (ad es. la fissazione di termini, le comunicazioni sui difetti, la dichiarazione di recesso o la riduzione della quantità in consegna), devono essere effettuate solo per iscritto o sotto forma di testo.
(6) Le note sull’applicabilità delle disposizioni di legge servono solo a scopo chiarificatore. Tali disposizioni di legge sono comunque applicabili anche senza le suddette note, nella misura in cui non siano modificate direttamente o espressamente escluse nelle presenti CGV.
(1) Le nostre offerte non sono vincolanti. Ciò vale anche se l’acquirente dispone di cataloghi, documenti tecnici (ad es. disegni, progetti, calcoli, contabilità, riferimenti a norme DIN), altre descrizioni dei prodotti o documenti anche in formato elettronico lasciati da noi, sui quali ci riserviamo il diritto di proprietà e d’autore.
(2) L’ordinazione della merce da parte dell’acquirente è considerata un’offerta di contratto vincolante. A condizione che dall’ordine non emerga altro, abbiamo il diritto di accettare questa offerta di contratto entro 2 settimane dalla sua ricezione.
(3) L’accettazione può essere espressa per iscritto (ad es. mediante conferma d’ordine) o mediante consegna della merce all’acquirente.
(1) La data di consegna verrà concordata individualmente o indicata da noi all’accettazione dell’ordine. Se questo non è il caso, i tempi di consegna sono di circa una settimana dalla conclusione del contratto. Ciò presuppone il chiarimento di tutte le questioni tecniche necessarie.
(2) Qualora non fossimo in grado di soddisfare i termini di consegna vincolanti per motivi che esulano dalla nostra responsabilità (indisponibilità della prestazione), informeremo immediatamente il cliente e, allo stesso tempo, indicheremo la nuova data di consegna prevista. Qualora la prestazione non fosse ancora disponibile per la nuova data di consegna, abbiamo il diritto di recedere completamente o parzialmente dal contratto; rimborseremo immediatamente ogni corrispettivo già pagato dall’acquirente. L’indisponibilità della prestazione si riferisce, ad es., in particolare alla consegna non puntuale da parte dei nostri fornitori, qualora avessimo stipulato un accordo di copertura congruente. Sono fatti salvi i nostri diritti di rescissione e di risoluzione come pure le disposizioni di legge relative alla terminazione del contratto in caso di esclusione dell’obbligo di prestazione (ad es. impossibilità o irragionevolezza della prestazione e/o adempimento successivo). I diritti di rescissione e risoluzione dell’acquirente rimangono inalterati secondo il § 8 delle presenti CGV.
(3) Il ritardo della consegna è disciplinato dalle disposizioni di legge. In ogni caso, è necessario un sollecito da parte dell’acquirente. In caso di ritardo nella consegna, l’acquirente può richiedere un risarcimento forfetario per il danno dovuto al ritardo. Gli importi di risarcimento forfetario ammontano allo 0,5% del prezzo netto (valore di consegna) per ogni settimana completa di ritardo, con un massimo del 5% del valore della merce consegnata in ritardo. Ci riserviamo il diritto di dimostrare che l’acquirente non abbia subito alcun danno o solo un danno significativamente inferiore rispetto alla somma forfettaria di cui sopra.
(1) La consegna avviene franco magazzino, che è anche il luogo di scarico della merce. La merce può essere consegnata a un altro indirizzo di consegna (vendita a distanza) a richiesta e a spese dell’acquirente. Salvo concordato diversamente, abbiamo il diritto di determinare il tipo di spedizione (in particolare lo spedizioniere, il metodo di spedizione, l’imballaggio).
(2) Il rischio di deperimento e deterioramento accidentale della merce viene trasferito all’acquirente al più tardi alla consegna della stessa a quest’ultimo. In caso di vendita a distanza, tuttavia, il rischio di deperimento e deterioramento accidentale della merce, così come il rischio di ritardo viene già trasferito al momento della presa in consegna della merce dallo spedizioniere, dal vettore o comunque dalla persona o dall’ente specifico incaricato della spedizione. Qualora sia stata concordata una procedura di accettazione, questa è decisiva per il trasferimento del rischio. Inoltre, in caso di accettazione concordata sono valide le disposizioni di legge del contratto d’opera. La consegna e l’accettazione sono equivalenti qualora l’acquirente sia inadempiente nell’accettazione.
(3) Se l’acquirente è in mora di accettazione, si rifiuta di collaborare o se la nostra consegna, tra l’altro, è ritardata per motivi dovuti all’acquirente, abbiamo il diritto di richiedere il risarcimento del danno derivante, comprensivo degli oneri accessori (ad es. costi di stoccaggio). A tal fine calcoliamo un indennizzo forfettario per un importo pari al 4% del prezzo netto per settimana di calendario, limitatamente al danno previsto nel corso normale delle cose, a cominciare da una data di consegna o in mancanza di questa, dalla data in cui l’acquirente è stato informato della disponibilità della merce per la spedizione. Sono fatte salve la prova di maggior danneggiamento e le nostre rivendicazioni legali (in particolare risarcimento per le spese aggiuntive, indennizzo adeguato, cessazione); la somma forfettaria, tuttavia, deve essere ridotta dei nostri altri crediti finanziari. L’acquirente si riserva il diritto di dimostrare di non aver creato alcun danno o solo un danno significativamente inferiore rispetto alla somma forfettaria di cui sopra.
(1) Qualora non diversamente concordato nel caso specifico, si considerano validi i prezzi definiti al momento della conclusione del contratto, vale a dire franco magazzino, più IVA.
(2) In caso di vendita a distanza (§ 4 cpv. 1) l’acquirente sostiene i costi di trasporto franco magazzino. Eventuali dazi doganali, tasse, imposte e altri oneri pubblici sono a carico dell’acquirente. Gli imballaggi di trasporto e gli altri imballaggi non devono essere restituiti secondo le disposizioni sull’imballaggio, essi saranno di proprietà dell’acquirente; fatta eccezione per i pallet.
(3) Per i nuovi clienti, le prime due consegne sono possibili solo con pagamento anticipato. A partire dalla terza consegna, il prezzo d'acquisto è dovuto e pagabile entro 10 giorni dalla data della fattura, se non diversamente concordato individualmente. In generale, la data della fattura è considerata l'inizio del periodo di pagamento.
(4) Alla scadenza del termine di pagamento pattuito o succitato l’acquirente è in mora. L’interesse applicato al prezzo di acquisto a seguito del ritardo è pari al tasso di interesse legale rispettivamente applicabile. Ci riserviamo il diritto di richiedere il risarcimento di ulteriori danni. Nei confronti degli esercenti è fatta salva la nostra rivendicazione sul pagamento degli interessi di mora commerciali (§ 353 del Codice commerciale tedesco).
(5) L’acquirente potrà esercitare i propri diritti di indennizzo o ritenzione solo nella misura in cui la sua rivendicazione sia stata accertata con valore di legge o sia incontestabile. In caso di difetti della consegna il § 7 cpv. 6 rimane inalterato.
(6) Qualora dopo la conclusione del contratto, risulti evidente che il nostro credito sul prezzo ricavato dalla vendita sia compromesso a causa dell’inefficienza finanziaria dell’acquirente (ad es. domanda di apertura di una procedura di insolvenza), abbiamo il diritto di sospendere la prestazione in conformità alle disposizioni di legge, e se necessario, dopo la definizione di un termine per recedere dal contratto (§ 321 BGB). In caso di contratti per la produzione di beni non rappresentabili (produzioni singole), possiamo dichiarare immediatamente il nostro recesso; sono fatte salve le disposizioni di legge in materia di inutilità di fissare un termine.
(7) Sono esclusi i pagamenti in contanti per importi superiori a 10.000 EUR.
(1) Ci riserviamo il diritto di proprietà sulle merci vendute fino al completo pagamento di tutti i nostri crediti presenti e futuri del contratto di acquisto e del rapporto commerciale in essere (i crediti garantiti).
(2) Prima del completo pagamento dei crediti garantiti, la merce sotto riserva di proprietà non può essere né impegnata né assegnata o trasferita a titolo di garanzia a terzi. L’acquirente deve informarci immediatamente per iscritto se e nella misura in cui i terzi abbiano accesso ai beni di nostra proprietà.
(3) In caso di violazione del contratto da parte dell’acquirente, soprattutto nel caso di mancato pagamento del prezzo di vendita dovuto, abbiamo il diritto di rescindere il contratto, in base alle disposizioni di legge e recuperare la merce a seguito della riserva di proprietà e del recesso. Qualora l’acquirente non paghi il prezzo di acquisto dovuto, possiamo far valere tali diritti solo se in precedenza abbiamo definito con l’acquirente un termine ragionevole per il pagamento, senza alcun risultato, o se la definizione di tale limite di tempo può essere sospesa ai sensi delle disposizioni di legge.
(4) L’acquirente è autorizzato, nel normale svolgimento delle sue attività a continuare a vendere e/o trasformare la merce soggetta a riserva di proprietà. In questo caso, si applicano inoltre le seguenti disposizioni.
a) La riserva di proprietà si estende ai prodotti ottenuti dalla trasformazione, miscelazione o combinazione delle nostre merci al loro pieno valore, per cui siamo considerati il produttore. Se con la trasformazione, miscelazione o combinazione con beni di terzi i diritti di proprietà di questi ultimi continuano a sussistere, noi acquisiamo la comproprietà in proporzione al valore fatturato dei prodotti trasformati, misti o combinati. Lo stesso dicasi, inoltre, per il prodotto risultante come per i beni forniti soggetti a riserva di proprietà.
b) L’acquirente trasferisce a noi, come garanzia, le sue pretese nei confronti di terzi, derivanti dalla rivendita dei nostri beni in toto o al valore della nostra possibile quota di comproprietà. Noi accettiamo la cessione. Gli obblighi dell’acquirente di cui al cpv. 2 si applicano anche per quanto riguarda i crediti ceduti.
c) Noi e l’acquirente siamo autorizzati a incassare i crediti. Ci impegniamo a non riscuotere il credito fino a quando l’acquirente rispetta i propri obblighi di pagamento, non cade in mora, non è stata depositata alcuna procedura d’insolvenza e non esiste altro difetto nella sua capacità di prestazione. In questo caso, possiamo richiedere che l’acquirente ci informi di utilizzare i crediti ceduti e dei suoi debitori, fornisca tutte le informazioni necessarie e i relativi documenti per far valere i nostri diritti e informi i debitori (terzi) della cessione.
d) Se il valore di realizzo delle garanzie supera i nostri crediti di oltre il 10%, a richiesta dell’acquirente rilasceremo le garanzie a nostra discrezione.
(1) Salvo quanto diversamente specificato di seguito, i diritti dell’acquirente in caso di vizi materiali o giuridici (comprese le spedizioni sbagliate e in quantità inferiore nonché un’installazione o istruzioni per l’uso inadeguate) sono disciplinati dalle disposizioni di legge. Il termine di prescrizione per i diritti risultanti dalla garanzia è di 12 mesi dal trasferimento del rischio. Qualora sia stata concordata una procedura di accettazione, il termine di prescrizione inizia con l’accettazione. In tutti i casi, sono fatti salvi i termini di prescrizione in caso di azione di regresso secondo i §§ 478, 479 BGB, vale a dire per cinque anni a partire dalla consegna dell’oggetto difettoso.
(2) Fondamentale per la nostra responsabilità per difetti è l’accordo concernente la qualità della merce. Gli accordi riguardo la condizione dei beni includono le descrizioni dei prodotti così designati (anche da parte del produttore), fornite all’acquirente prima del suo ordine di acquisto o incorporate nell’accordo in modo equivalente a queste CGV.
(3) Qualora non sia stata concordata alcuna condizione, la presenza o l’assenza di un difetto sono determinati sulla base delle disposizioni di legge (§ 434 cpv. 1 S 2 e 3 BGB). Non ci assumiamo alcuna responsabilità per le dichiarazioni pubbliche del produttore o di terzi (ad es. pubblicità).
(4) I diritti di garanzia dell’acquirente presumono che questi abbia adempiuto ai suoi obblighi legali di ispezione e comunicazione dei difetti (§§ 377, 381 BGB). Nel caso in cui venga rilevato un difetto durante l’ispezione o in una data successiva, questo deve esserci segnalato immediatamente per iscritto. La notifica è considerata essere immediata se ha luogo entro due settimane, per mantenere questo termine è sufficiente che la notifica sia stata inviata entro questo periodo di tempo. Indipendentemente dalle funzioni di ispezione e notifica di cui sopra, l’acquirente deve notificare evidenti difetti (comprese le spedizioni sbagliate e in quantità inferiore) entro due settimane dalla consegna; anche in questo caso il termine si considera rispettato se la comunicazione viene inviata in tempo. Se l’acquirente non riesce a effettuare la corretta ispezione e/o segnalazione dei difetti, la nostra responsabilità per il difetto non segnalato è esclusa.
(5) Nel caso in cui la merce fornita sia difettosa, il cliente può richiedere, a scelta, l’eliminazione del difetto (rettifica) o la consegna di un bene a regola d’arte (sostituzione). Qualora l’acquirente non indichi la propria preferenza rispetto a questi due diritti, ci riserviamo il diritto di impostare un limite di tempo idoneo. Qualora l’acquirente non abbia scelto entro questo limite di tempo, il diritto di scegliere passa a noi alla scadenza di detto termine.
(6) Abbiamo il diritto di procedere con l’adempimento successivo dovuto a condizione che l’acquirente paghi il prezzo di acquisto dovuto. Tuttavia, l’acquirente ha diritto di trattenere una parte ragionevole del prezzo di acquisto in relazione al difetto.
(7) L’acquirente deve concederci il tempo necessario e la possibilità per la successiva prestazione dovuta, in particolare, di consegnare le merci difettose per l’ispezione oppure concedere l’accesso a tali merci al fine dell’ispezione. In caso di sostituzione, l’acquirente deve restituire l’articolo difettoso in base alle disposizioni di legge.
(8) In caso di difetto, le spese necessarie al fine dell’ispezione e dell’adempimento successivo, in particolare i costi di trasporto, di viaggio, di manodopera e dei materiali sono a carico nostro, a patto che non siano aumentati in modo sproporzionato portando l’oggetto della vendita in un luogo diverso dal luogo di scarico. Tuttavia, qualora la richiesta dell’acquirente di riparazione si dimostri ingiustificata, possiamo chiedere all’acquirente il rimborso delle spese sostenute.
(9) In caso di urgenza, per es. qualora la sicurezza operativa sia a rischio o per scongiurare un danno sproporzionato, l’acquirente ha il diritto di porre rimedio al difetto stesso e chiedere il rimborso di queste spese oggettivamente necessarie. Dobbiamo essere informati su questa attività il più presto possibile, prima della riparazione. Non esiste il diritto di rettifica in autonomia, se secondo le disposizioni di legge, avessimo avuto il diritto di rifiutare tale adempimento successivo.
(10) Se l’adempimento successivo non è riuscito o il termine stabilito dall’acquirente per l’adempimento successivo è scaduto o è superfluo secondo le disposizioni di legge, l’acquirente può recedere dal contratto di acquisto o ridurre il prezzo di acquisto. Il diritto di recesso non sussiste in caso di difetto trascurabile.
(11) Abbiamo il diritto di ritirare le merci o annullare le consegne se ciò si rendesse necessario per eseguire l’ispezione di eventuali difetti di fabbricazione, prevenire difetti o azioni di natura analoga. Dopo avere preso conoscenza del richiamo della merce da parte nostra, a prescindere da chi si sia opposto, l’acquirente non è più autorizzato a utilizzare i beni. L’eventuale violazione ci esonera da qualsiasi responsabilità. Le rivendicazioni dell’acquirente a seguito del richiamo sono regolate dalle presenti Condizioni di Vendita.
(12) L’acquirente ha il diritto di richiedere un risarcimento ovvero un rimborso delle spese sostenute invano solo come previsto al § 8; altrimenti tali rivendicazioni sono escluse.
(1) Salvo diverse disposizioni contenute nelle presenti CGV, comprese le seguenti disposizioni, saremo responsabili secondo le norme legislative in vigore per qualsiasi violazione degli obblighi contrattuali ed extra-contrattuali.
(2) Saremo responsabili per danni, a qualsiasi titolo, in caso di dolo e colpa grave. Accetteremo la responsabilità per colpa lieve solamente
a) per i danni derivanti da lesioni mortali, fisiche o pregiudizievoli della salute,
b) per i danni derivanti dalla violazione di un obbligo contrattuale essenziale (obbligo, il cui adempimento permette una corretta esecuzione del contratto e sul cui rispetto il contraente si affida regolarmente e può far affidamento); in questo caso, la nostra responsabilità è limitata al risarcimento dei danni prevedibili e tipicamente ricorrenti, in particolare, non siamo responsabili per la perdita di profitti, danni imprevedibili o danni conseguenti.
c) In caso di violazione colposa di un obbligo contrattuale, il nostro obbligo di risarcimento per perdite o danni è limitato alla copertura della nostra assicurazione di responsabilità del prodotto. Siamo pronti a consentire all’acquirente di ispezionare la relativa polizza d’assicurazione su richiesta.
(3) Le limitazioni di responsabilità di cui al cpv. 2 non si applicano se abbiamo subdolamente omesso un difetto o abbiamo garantito la qualità della merce. Lo stesso vale per diritti dell’acquirente ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto.
(4) Qualsiasi altra responsabilità per il risarcimento danni, diversa da quanto previsto ai § 7 e § 8, è esclusa indipendentemente dalla base giuridica delle rivendicazioni opposte. Ciò vale in particolare per le richieste di risarcimento causate da altre inadempienze o rivendicazioni di risarcimento danni derivanti da fatto illecito ai sensi del § 823 BGB.
(5) La limitazione secondo il cpv. (4) si applica anche qualora l’acquirente, invece di una richiesta di risarcimento danni in luogo della prestazione, richiede il rimborso delle spese inutili.
(6) Nella misura in cui la responsabilità di risarcimento nei nostri confronti è esclusa o limitata, ciò vale anche per quanto riguarda la responsabilità personale per i risarcimenti danni dei nostri dipendenti, collaboratori, rappresentanti e agenti.
(1) Nonostante il § 438 cpv. 1 n. 3 BGB, il termine di prescrizione generale per le rivendicazioni in caso di vizi materiali o giuridici è pari a un anno dalla consegna. Qualora sia stata concordata una procedura di accettazione, il termine di prescrizione inizia con l’accettazione.
(2) Tuttavia, se la merce è un edificio o un oggetto usato come un edificio in conformità al suo uso normale e che ha causato la sua difettosità (materiale da costruzione), secondo le disposizioni di legge il termine di prescrizione è pari a cinque anni dalla consegna (§ 438 cpv. 1, n. 2 BGB). Ciò non pregiudica le disposizioni di legge speciali riguardo le rivendicazioni di terzi sulla base di un diritto di proprietà (§ 438 cpv. 1 n. 1 BGB), per malafede del venditore (§ 438 cpv. 3 BGB) e per le pretese di rivalsa nei confronti del fornitore (§§ 478, 479 BGB); esse ammontano a 5 anni, a decorrere dalla consegna del bene difettoso.
(3) Il suddetto periodo di prescrizione del diritto di acquisto si applica anche alle richieste di risarcimento contrattuali ed extracontrattuali da parte dell’acquirente, sulla base di un difetto della merce, a meno che l’applicazione della prescrizione legale standard (§§ 195, 199 BGB) risulti in un termine di prescrizione più breve nei singoli casi.
(4) Come termine di prescrizione di tutte le richieste che non sono disciplinate dalla prescrizione relativa ai difetti si applica un termine di 18 mesi. Questo comincia dalla conoscenza del danno e del responsabile del danno.
(5) Sono fatti salvi i termini di prescrizione ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto.
(1) Per le presenti CGV e tutti i rapporti giuridici tra noi e l’acquirente si applica il diritto della Repubblica Federale Tedesca con esclusione di tutte le normative (contrattuali) internazionali e sovranazionali, in particolare la Convenzione sulle vendite delle Nazioni Unite. I presupposti e gli effetti della riserva di proprietà ai sensi del § 6 sono d’altra parte soggetti alla legge del rispettivo luogo di stabilimento del rispettivo bene, nella misura in cui la legge scelta è inammissibile e inefficace per il beneficio del diritto tedesco.
(2) Se l’acquirente è un esercente ai sensi del Codice Commerciale tedesco, una persona giuridica di diritto pubblico o un ente di diritto pubblico con patrimonio separato, l’unico foro competente internazionale e nazionale per tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dal rapporto contrattuale è la nostra sede di Neu-Anspach D-61267. Tuttavia, abbiamo anche il diritto di presentare ricorso presso il foro competente generale dell’acquirente.
(3) Con l’entrata in vigore e l’inclusione di queste condizioni di vendita, tutte le condizioni precedenti, escluso il titolo di proprietà concordato, perdono di validità.
Versione: Gennaio 2016